cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
sentenze e pareri: CERTIFICATO SOA CON DICITURA DEL CERTIFICATO DI QUALITA' SCADUTO, non comporta esclusione se si allega il certificato rinnovato.
02/01/2008

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Deliberazione n. 270 del 26.07.07
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Eurofondazioni Italia s.r.l. – sistemazione idraulica del bacino del Ponte di Tiberio e primo intervento di manutenzione e consolidamento dei bastioni medioevali – I lotto – recupero dei bastioni medioevali del bacino del Ponte di Tiberio – intervento strutturale – II lotto.
S.A.: Comune di Rimini



Il possesso del sistema di qualita' deve risultare dall'attestazione SOA e, in caso contrario, sussiste a carico del concorrente, pena l'esclusione dalla gara, l'onere della dimostrazione di aver conseguito la certificazione di qualita' dopo il rilascio dell'attestazione SOA e di avere in itinere l'adeguamento dell'attestazione.

-------------------------------------------

DELIBERA INTEGRALE:

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 14.02.2007 il Comune di Rimini poneva a gara il bando per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, da aggiudicarsi con procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso, per un importo complessivo a base d'asta di Euro 1.477.242,08. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il 6.04.2007.

In data 3.05.2007 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in oggetto, con la quale la Eurofondazioni Italia s.r.l. ha rappresentato la controversia insorta con la Stazione Appaltante in seguito all'esclusione della stessa dalla gara in esame, per aver presentato in sede di gara copia dell'attestazione SOA dalla quale risultava che la certificazione del sistema di qualita' era scaduta a far data dal 27.6.2006.

L'impresa istante chiede di essere riammessa in gara, tenuto conto che in sede di gara ha allegato anche il nuovo certificato di qualita' rilasciato dalla C.D.Q. Italia s.r.l. in corso di validita'.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha rappresentato che nel bando veniva richiesto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. 34/2000 e s.m.i., che nell'attestato di qualificazione dovesse essere indicato, a pena di esclusione, il possesso di certificazione del sistema europeo di qualita' di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) del d.P.R. 34/2000 e s.m.i. in corso di validita' e nel disciplinare di gara veniva altresi' precisato che, sarebbero state ammesse anche le imprese che avessero dimostrato di aver conseguito la certificazione di qualita' recentemente e successivamente al rilascio dell'attestato di qualificazione e di avere in itinere l'adeguamento dello stesso con esplicita dichiarazione da parte dell'organismo di attestazione che la certificazione di qualita' sia conforme alla normativa in materia e che nulla osta al suo inserimento nella relativa attestazione.

Da ultimo, la Stazione appaltante evidenzia che la nuova attestazione di qualificazione rilasciata da SOANC sia stata presentata, tramite fax, in momento successivo alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che trattasi di attestazione SOA diversa rispetto a quella dichiarata e prodotta in sede di gara.

Ritenuto in diritto

Con determinazione n. 29/2002, l'Autorita' ha statuito che il possesso del sistema di qualita' deve risultare dall'attestazione SOA e che, in caso contrario, sussiste a carico del concorrente, pena l'esclusione dalla gara, l'onere della dimostrazione di aver conseguito la certificazione di qualita' dopo il rilascio dell'attestazione SOA e di avere in itinere l'adeguamento dell'attestazione.

Con deliberazione n. 198/2007 l'Autorita', per caso analogo, ha espresso l'avviso secondo il quale, laddove il concorrente, come nel caso di specie, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte abbia allegato ai documenti di gara oltre alla copia dell'attestazione SOA riportante l'indicazione del possesso del sistema di qualita' scaduta, anche copia conforme della nuova certificazione di qualita' in corso di validita', l'impresa istante ha adempiuto all'onere di diligenza prescritto dall'Autorita' con la citata determinazione n. 29/2002: infatti, la presentazione in gara della copia conforme del nuovo certificato di qualita' deve essere interpretato, al la' di una posizione di mero formalismo, come attestante e dimostrativo dell'effettivo possesso del sistema di qualita'.

Quanto sopra non costituisce una violazione del principio della par condicio in quanto l'impresa in sede di gara ha dimostrato l'effettivo possesso del sistema di qualita' e pertanto sussistevano i presupposti affinche' la Commissione di gara verificasse l'avvenuta richiesta di adeguamento dell'attestazione, effettuata, nel caso in esame, in data 06 aprile 2007. 

Per quanto attiene, infine, all'eccezione rappresentata dal Comune di Rimini secondo la quale non e' ammissibile la presentazione di un certificato di qualita' in copia conforme, si evidenzia il recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui si ritiene di concordare, secondo il quale, in omaggio al principio di semplificazione pervasivo nella normativa in materia di documentazione amministrativa, e' riconosciuta la possibilita' di presentare copia conforme del certificato di qualita' (Cons. Stato, sez. VI, 19.1.2007 n. 121).


In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dell'impresa Eurofondazioni Italia s.r.l. non e' conforme alla normativa di settore.

Il Consigliere Relatore Il Presidente
Andrea Camanzi Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 7 settembre 2007

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.