AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N. 5 DEL 12/01/2011
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa SGM S.r.l. e'
Manutenzione e messa in sicurezza della sala BDS01 dell'aeroporto Fontana Rossa
di Catania e' Importo a base d´asta e' 241.740,00 e' S.A.: SAC Societa' Aeroporto
Catania.
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 1 luglio 2010 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe, con
la quale l'impresa SGM S.r.l. ha lamentato che i requisiti di capacita'
economico-finanziaria fissati dalla SAC Societa' Aeroporto Catania nella lex
specialis di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto risultano
sproporzionati ed eccessivamente restrittivi della concorrenza e che i requisiti
tecnici dei prodotti richiesti sono stati individuati in modo tanto
particolareggiato e dettagliato da individuare un particolare tipo di prodotto
(certificazione ECB-S).
A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale, la SAC Societa' Aeroporto Catania, con nota
pervenuta il 2 agosto 2010, ha ribadito la correttezza del proprio operato.
In relazione ai requisiti di capacita' economico-finanziaria, la stazione
appaltante ha osservato che l'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, consente
all'Amministrazione di individuare nel bando i requisiti che ritiene piu idonei
ad assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'appaltatore in considerazione
della tipologia di fornitura richiesta; tale facolta' di scelta non e'
sindacabile in sede di legittimita' laddove non sia manifestamente illogica.
Nella fattispecie, la tipologia della fornitura attiene alla sicurezza di una
centrale nevralgica per lo svolgimento delle attivita' aeroportuali dal momento
che nella sala in questione sono collocati i sistemi di information technology
della stazione appaltante e di tutti i vettori che operano nello scalo, ossia il
cuore dei sistemi informatici e di operativita' dei sistemi elettronici che
sovrintendono a tutte le operazioni aeroportuali; da qui anche le richieste e'
non oggetto di rilievo da parte dell'impresa concorrente e' del NOS, che e'
senz?altro da considerare un requisito specifico connesso alla sensibilita' di un
obiettivo di massima sicurezza quale e' considerato un Aeroporto nonchè di una
polizza assicurativa per responsabilita' con un massimale di 10 milioni di euro
connessa alle particolari esigenze di affidabilita' dell'esecutore del contratto.
Conseguentemente, ad avviso della stazione appaltante non pu? ritenersi
irragionevole ed illogica la previsione di requisiti economico-finanziari nei
limiti richiesti nella lex specialis se si considera, peraltro, che la SGM
S.r.l., qualora avesse ritenuto di partecipare alla gara, avrebbe potuto
utilizzare l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n.
163/2006 e dall'art. 7 del bando e che, in ogni caso, laddove l'impresa medesima
avesse ritenuto il bando illegittimo, avrebbe potuto attivare l'ordinario
meccanismo di tutela giurisdizionale.
Per quanto riguarda, poi, i requisiti tecnici dei prodotti oggetto di gara, la
SAC Societa' Aeroporto Catania ha sostenuto l'infondatezza della censura di aver
individuato un particolare tipo di prodotto, dal momento che la Certificazione
ECB-S e' una certificazione che qualifica le caratteristiche tecniche che il
prodotto deve possedere per rispondere ad elevati standard di qualita' e
sicurezza in accordo con le norme EN 45011, ma l'acquisizione di detto prodotto
? di libera disponibilita' sul mercato da parte di chiunque lo voglia offrire.
Inoltre, la stazione appaltante ha evidenziato di aver ritenuto opportuno
attribuire un maggiore punteggio a tutte le celle di sicurezza che avessero la
suddetta Certificazione ECB-S, in considerazione della particolare funzione di
protezione di un sito altamente sensibile e nevralgico per il funzionamento dei
sistemi IT aeroportuali e che, in ogni caso, detto punteggio non pu? ritenersi
determinante per l'aggiudicazione, in quanto il bando prevedeva un?assegnazione
di 20 punti su 70 disponibili sulla tabella dei punteggi tecnici.
Ritenuto in diritto
Ai fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame,
si deve, preliminarmente, osservare che l'art. 41, comma 1, del D.Lgs n.
163/2006 stabilisce come fornire dimostrazione dei requisiti di capacita'
economica e finanziaria dei prestatori di servizi e forniture.
La stazione appaltante vanta un apprezzabile margine di discrezionalita' nel
chiedere requisiti di capacita' economica e finanziaria ulteriori e piu severi
rispetto a quelli indicati nella disciplina richiamata, ma con il limite del
rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza; sicch? non e'
consentito pretendere il possesso di requisiti sproporzionati o estranei
rispetto all'oggetto della gara (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n.
3083; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655).
Quindi, come gi? affermato dall'Autorita' con parere 31 gennaio 2008 n. 33, sono
da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che,
pur essendo ulteriori e piu restrittivi di quelli previsti dalla legge,
rispettino il limite della logicita' e della ragionevolezza e, cioè, della loro
pertinenza e congruita' a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono
essere censurati solo allorch? appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio
per illogicita' o per incongruenza (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139).
In relazione al caso di specie, quindi, l'esame dell'operato
dell'Amministrazione deve essere condotto tenendo conto sia dell'oggetto
dell'appalto da affidare, inerente alla manutenzione e messa in sicurezza della
sala BDS01 dell'Aeroporto Fontana Rossa di Catania, tramite ?la realizzazione di
un ambiente ignifugo con elevate caratteristiche di affidabilita' e sicurezza,
totalmente indipendente da tutti gli impianti esistenti, nonchè l'esecuzione dei
lavori di adeguamento funzionale del locale ospitante le apparecchiature
informatiche?, sia del valore dello stesso, fissato in un importo a base d´asta
pari a euro 241.740,00 per la durata contrattuale ?di giorni 120, decorrenti
dalla data di rilascio al personale della ditta aggiudicataria dei tesserini per
l'accesso alle aree aeroportuali da parte delle competenti autorita'? (art. 2
Capitolato tecnico).
Alla luce di quanto sopra rilevato, a fronte del valore dell'appalto fissato,
come detto, in complessivi euro 241.740,00 per un durata contrattuale di soli 4
mesi, appaiono sproporzionate ed eccessivamente restrittive della concorrenza le
previsioni della lex specialis che hanno imposto agli operatori economici di
dimostrare il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria dando
prova di un ?fatturato globale di impresa medio annuo, realizzato negli ultimi
tre esercizi finanziari, non inferiore ad e' 2.500.000,00? ed ?un fatturato medio
annuo relativo a forniture identiche e/o analoghe a quelle oggetto di gara,
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore ad e'
1.500.000,00? (cfr. punto 7.4 del bando e art. 6.4 del disciplinare di gara).
Lo stesso difetto di logicita' e ragionevolezza non si riscontra, invece, per i
requisiti tecnici dei prodotti richiesti.
Infatti, e' anche a voler prescindere dalle argomentazioni della stazione
appaltante in merito al fatto che la Certificazione ECB-S e' una certificazione
relativa ad una particolare tipologia di prodotti che rispettano elevati
standard qualitativi e di sicurezza in accordo con le norme EN 45011, e che si e'
ritenuto opportuno attribuire un maggiore punteggio a tutte le celle di
sicurezza che avessero questa certificazione in considerazione della particolare
funzione di protezione di un sito altamente sensibile e nevralgico per il
funzionamento dei sistemi IT aeroportuali e' occorre considerare che sono
comunque ammessi e valutati, ancorch? con punteggi inferiori, anche altri
prodotti con classificazioni ignifughe conformi alle norme europee unificate
UNI-EN-ISO-DIN (cfr. art. 3.1.2 ?Specifiche tecniche? del Capitolato tecnico) e
che il punteggio attribuito in presenza della certificazione ECB-S (punti 20)
non risulta decisivo e sproporzionato rispetto al punteggio complessivo
attribuibile all'offerta tecnica (punti 70/100) come si evince dall'art. 10.2
del disciplinare di gara.
In base a quanto sopra considerato
il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la richiesta dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria di cui al punto 7.4 del bando di gara e all'art.
6.4 del disciplinare di gara sia sproporzionata ed eccessivamente restrittiva
della concorrenza.
Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Sergio Santoro
Il Presidente: Giuseppe Brienza
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25 gennaio 2011
Il Segretario: Maria Esposito
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