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sentenze e pareri: REQUISITI PIU' SEVERI - La stazione appaltante puo' richiedere requisiti piu' severi rispetto alla vigente disciplina purche' siano rispettati i principi di proporzionalita' e ragionevolezza
11/04/2011

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N. 5 DEL 12/01/2011


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa SGM S.r.l. e' Manutenzione e messa in sicurezza della sala BDS01 dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania e' Importo a base d´asta e' 241.740,00 e' S.A.: SAC Societa' Aeroporto Catania.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 1 luglio 2010 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa SGM S.r.l. ha lamentato che i requisiti di capacita' economico-finanziaria fissati dalla SAC Societa' Aeroporto Catania nella lex specialis di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto risultano sproporzionati ed eccessivamente restrittivi della concorrenza e che i requisiti tecnici dei prodotti richiesti sono stati individuati in modo tanto particolareggiato e dettagliato da individuare un particolare tipo di prodotto (certificazione ECB-S).

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita' nell'istruttoria procedimentale, la SAC Societa' Aeroporto Catania, con nota pervenuta il 2 agosto 2010, ha ribadito la correttezza del proprio operato.
In relazione ai requisiti di capacita' economico-finanziaria, la stazione appaltante ha osservato che l'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, consente all'Amministrazione di individuare nel bando i requisiti che ritiene piu idonei ad assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'appaltatore in considerazione della tipologia di fornitura richiesta; tale facolta' di scelta non e' sindacabile in sede di legittimita' laddove non sia manifestamente illogica. Nella fattispecie, la tipologia della fornitura attiene alla sicurezza di una centrale nevralgica per lo svolgimento delle attivita' aeroportuali dal momento che nella sala in questione sono collocati i sistemi di information technology della stazione appaltante e di tutti i vettori che operano nello scalo, ossia il cuore dei sistemi informatici e di operativita' dei sistemi elettronici che sovrintendono a tutte le operazioni aeroportuali; da qui anche le richieste e' non oggetto di rilievo da parte dell'impresa concorrente e' del NOS, che e' senz?altro da considerare un requisito specifico connesso alla sensibilita' di un obiettivo di massima sicurezza quale e' considerato un Aeroporto nonchè di una polizza assicurativa per responsabilita' con un massimale di 10 milioni di euro connessa alle particolari esigenze di affidabilita' dell'esecutore del contratto. Conseguentemente, ad avviso della stazione appaltante non pu? ritenersi irragionevole ed illogica la previsione di requisiti economico-finanziari nei limiti richiesti nella lex specialis se si considera, peraltro, che la SGM S.r.l., qualora avesse ritenuto di partecipare alla gara, avrebbe potuto utilizzare l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 7 del bando e che, in ogni caso, laddove l'impresa medesima avesse ritenuto il bando illegittimo, avrebbe potuto attivare l'ordinario meccanismo di tutela giurisdizionale.
Per quanto riguarda, poi, i requisiti tecnici dei prodotti oggetto di gara, la SAC Societa' Aeroporto Catania ha sostenuto l'infondatezza della censura di aver individuato un particolare tipo di prodotto, dal momento che la Certificazione ECB-S e' una certificazione che qualifica le caratteristiche tecniche che il prodotto deve possedere per rispondere ad elevati standard di qualita' e sicurezza in accordo con le norme EN 45011, ma l'acquisizione di detto prodotto ? di libera disponibilita' sul mercato da parte di chiunque lo voglia offrire. Inoltre, la stazione appaltante ha evidenziato di aver ritenuto opportuno attribuire un maggiore punteggio a tutte le celle di sicurezza che avessero la suddetta Certificazione ECB-S, in considerazione della particolare funzione di protezione di un sito altamente sensibile e nevralgico per il funzionamento dei sistemi IT aeroportuali e che, in ogni caso, detto punteggio non pu? ritenersi determinante per l'aggiudicazione, in quanto il bando prevedeva un?assegnazione di 20 punti su 70 disponibili sulla tabella dei punteggi tecnici.

Ritenuto in diritto

Ai fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame, si deve, preliminarmente, osservare che l'art. 41, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 stabilisce come fornire dimostrazione dei requisiti di capacita' economica e finanziaria dei prestatori di servizi e forniture.
La stazione appaltante vanta un apprezzabile margine di discrezionalita' nel chiedere requisiti di capacita' economica e finanziaria ulteriori e piu severi rispetto a quelli indicati nella disciplina richiamata, ma con il limite del rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza; sicch? non e' consentito pretendere il possesso di requisiti sproporzionati o estranei rispetto all'oggetto della gara (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 3083; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655).
Quindi, come gi? affermato dall'Autorita' con parere 31 gennaio 2008 n. 33, sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e piu restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicita' e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruita' a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere censurati solo allorch? appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicita' o per incongruenza (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139).
In relazione al caso di specie, quindi, l'esame dell'operato dell'Amministrazione deve essere condotto tenendo conto sia dell'oggetto dell'appalto da affidare, inerente alla manutenzione e messa in sicurezza della sala BDS01 dell'Aeroporto Fontana Rossa di Catania, tramite ?la realizzazione di un ambiente ignifugo con elevate caratteristiche di affidabilita' e sicurezza, totalmente indipendente da tutti gli impianti esistenti, nonchè l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale del locale ospitante le apparecchiature informatiche?, sia del valore dello stesso, fissato in un importo a base d´asta pari a euro 241.740,00 per la durata contrattuale ?di giorni 120, decorrenti dalla data di rilascio al personale della ditta aggiudicataria dei tesserini per l'accesso alle aree aeroportuali da parte delle competenti autorita'? (art. 2 Capitolato tecnico).
Alla luce di quanto sopra rilevato, a fronte del valore dell'appalto fissato, come detto, in complessivi euro 241.740,00 per un durata contrattuale di soli 4 mesi, appaiono sproporzionate ed eccessivamente restrittive della concorrenza le previsioni della lex specialis che hanno imposto agli operatori economici di dimostrare il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria dando prova di un ?fatturato globale di impresa medio annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore ad e' 2.500.000,00? ed ?un fatturato medio annuo relativo a forniture identiche e/o analoghe a quelle oggetto di gara, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore ad e' 1.500.000,00? (cfr. punto 7.4 del bando e art. 6.4 del disciplinare di gara).
Lo stesso difetto di logicita' e ragionevolezza non si riscontra, invece, per i requisiti tecnici dei prodotti richiesti.
Infatti, e' anche a voler prescindere dalle argomentazioni della stazione appaltante in merito al fatto che la Certificazione ECB-S e' una certificazione relativa ad una particolare tipologia di prodotti che rispettano elevati standard qualitativi e di sicurezza in accordo con le norme EN 45011, e che si e' ritenuto opportuno attribuire un maggiore punteggio a tutte le celle di sicurezza che avessero questa certificazione in considerazione della particolare funzione di protezione di un sito altamente sensibile e nevralgico per il funzionamento dei sistemi IT aeroportuali e' occorre considerare che sono comunque ammessi e valutati, ancorch? con punteggi inferiori, anche altri prodotti con classificazioni ignifughe conformi alle norme europee unificate UNI-EN-ISO-DIN (cfr. art. 3.1.2 ?Specifiche tecniche? del Capitolato tecnico) e che il punteggio attribuito in presenza della certificazione ECB-S (punti 20) non risulta decisivo e sproporzionato rispetto al punteggio complessivo attribuibile all'offerta tecnica (punti 70/100) come si evince dall'art. 10.2 del disciplinare di gara.

In base a quanto sopra considerato

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la richiesta dei requisiti di capacita' economico-finanziaria di cui al punto 7.4 del bando di gara e all'art. 6.4 del disciplinare di gara sia sproporzionata ed eccessivamente restrittiva della concorrenza.

Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Sergio Santoro

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25 gennaio 2011

Il Segretario: Maria Esposito
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