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sentenze e pareri: INCARICHI INCOMPATIBILI - Il direttore tecnico non puo' avere un analogo incarico in altra azienda qualificata secondo il principio della unicita' di tale incarico
15/11/2012

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Parere n.94 del 06/06/2012


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Santa Margherita di Belice – Procedura aperta per l'affidamento dei ''Lavori di messa in sicurezza e completamento del complesso parrocchiale S. Antonio Abate'' – Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso – Importo a base d'asta: € 319.090,90 – S.A.: Comune di Santa Margherita di Belice

Direzione lavori, art.87, comma 3 DPR 207/2010 – Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti - dichiarazioni sostitutive – artt.38 e 46 DPR 445/2000

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 16 marzo 2012 e' pervenuta l'istanza indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Santa Margherita di Belice, nella veste di Stazione Appaltante, ha chiesto lumi in ordine alla legittimita' del provvedimento di aggiudicazione provvisoria emesso in favore dell'impresa Costruzioni Giardina Fortunato & Figli S.r.l. nell'ambito della procedura di gara indetta per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e completamento del complesso parrocchiale S. Antonio Abate.

Il Comune istante espone che, a seguito della disposta aggiudicazione, l'A.T.I. G.P. Costruzioni del Geom. Giuseppe Proietto & C. sas – Impresa Cirolli Margherita, risultata seconda classificata, presentava reclamo avverso l'aggiudicazione provvisoria, sostenendo che l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto il legale Rappresentante e direttore tecnico, Sig. Giardina Fortunato, risultava essere anche titolare e direttore tecnico dell'impresa individuale Giardina Fortunato (quest'ultima non concorrente alla procedura di gara in esame) in violazione della previsione dell'art.87, comma 3, del D.P.R. 207/2010, secondo cui i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate.

Il reclamo si fondava sull'ulteriore circostanza che alle dichiarazioni sostitutive del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rese dal Sig, Giardina Francesco (altro direttore tecnico dell'impresa aggiudicataria) risultava allegata la fotocopia del documento di identita' non del sottoscrittore bensi' del Sig. Giardina Fortunato; tali dichiarazioni erano da ritenersi, pertanto, assolutamente invalide, con conseguente necessaria esclusione dell'impresa in questione.

La Stazione Appaltante, all'esito di ponderata riflessione, anche alla luce delle considerazioni formulate dalla stessa aggiudicataria provvisoria, pur ritenendo destituite di fondamento le contestazioni circa la validita' delle dichiarazioni sostitutive del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, dal momento che il documento di riconoscimento del Sig. Giardina Francesco risultava comunque allegato alla documentazione contenuta in un'unica busta, esprime incertezza in ordine al rilievo formulato con riguardo alla possibile violazione dell'art. 87, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, laddove prevede l'unicita' della carica di direttore tecnico.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo rilievo, la Stazione Appaltante ha fatto pervenire, ad integrazione dell'istanza, una nota con la quale si da' conto di quanto emerso dalla visura delle annotazioni presso il Casellario Informatico Avcp, da cui risulta che in data 12.05.2010 l'Impresa Giardina Fortunato ha ceduto il proprio ramo d'azienda OG1, OG3,OG6 e OG11 all'Impresa Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl con conseguente decadenza dell'attestazione SOA n.2684/45/00 rilasciata all'Impresa Giardina Fortunato a far data dal 12.05.2010.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale, formalmente avviata da questa Autorita' in data 27 marzo 2012, la ditta aggiudicataria provvisoria Costruzioni Giardina Fortunato & Figli S.r.l., con nota pervenuta il 4 aprile 2012, ribadiva la legittimita' dell'aggiudicazione disposta nei propri confronti, confermando quanto rappresentato dalla Stazione Appaltante circa l'avvenuta cessione del ramo d'azienda con conseguente decadenza dell'attestazione SOA dell'Impresa Giardina Fortunato, che, pertanto, a far data dal 12.05.2010 non risultava essere piu' un'impresa qualificata.

Da parte sua, la Ditta G.P. Costruzioni del Geom. Giuseppe Proietto & C. sas, come detto collocatasi al secondo posto in graduatoria, ribadiva, con nota pervenuta in data 11 aprile 2012, che la normativa di settore impone che i soggetti che assumono l'incarico di direttore tecnico di un'impresa non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese e a tal fine devono produrre alle SOA una dichiarazione di unicita' dell'incarico, mentre, dalle rispettive attestazioni SOA delle due imprese emerge l'identita' della persona fisica con qualifica di direttore tecnico. Ne conseguirebbe non solo la violazione dell'art. 87, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, quindi, ma anche dell'art. 38, comma 1, lett. m-bis del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. La necessaria esclusione discenderebbe, inoltre, dalla assoluta invalidita' delle dichiarazioni sostitutive del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del Sig. Giardina Francesco, in quanto ''la allegazione della copia della carta d'identita' di un soggetto differente rispetto al sottoscrittore/dichiarante, equivale a mancata allegazione''.

Ritenuto in diritto

Le perplessita' sollevate dalla Stazione Appaltante, con l'istanza di parere in esame, investono la legittimita' del provvedimento di aggiudicazione provvisoria resa in favore della ditta Costruzioni Giardina Fortunato & Figli S.r.l., in ordine ad un duplice profilo possibilmente viziante, connesso, da un lato, alla non unicita' della carica di direttore tecnico dell'impresa e, dall'altro, alla mancata allegazione del documento di riconoscimento del sottoscrittore per le dichiarazioni sostitutive del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del Sig. Giardina Francesco.

Cosi' delineati i contorni della vicenda, mette conto in primo luogo evidenziare che il principio di unicita' dell'incarico di direttore tecnico ai fini SOA e' sancito dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici), il cui art. 87, comma 3, prevede testualmente che ''I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicita' di incarico''.

Nel caso che ci occupa pero', come rappresentato dalla Stazione Appaltante e dall'impresa provvisoriamente aggiudicataria, dalla visura delle annotazioni effettuate presso il Casellario Informatico, allegata alla documentazione prodotta nell'ambito del presente procedimento, risulta che, a seguito della cessione del proprio ramo d'azienda OG1, OG3, OG6 e OG11 all'impresa Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl in data 12.05.2010, l'impresa Giardina Fortunato non fosse piu' un'impresa qualificata a far data appunto dal 12.05.2010, giorno in cui e' intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA n.2684/45/00.

Da cio' consegue l'infondatezza della censura sollevata, atteso che, alla data cui risale la domanda di partecipazione della ditta aggiudicataria (1° novembre 2011), la ditta Giardino Fortunato, che peraltro non ha concorso alla selezione, non era piu' qualificata per effetto dell'intervenuta decadenza dell'attestazione SOA di sua pertinenza, cosi' venendo a cadere il presupposto applicativo della norma su menzionata, laddove prevede che le imprese interessate dal principio di unicita' siano ''qualificate''.

Deve conclusivamente affermarsi che, nel caso di specie, la circostanza che il Sig. Giardina Fortunato rivesta la carica di direttore tecnico oltre che nell'impresa aggiudicataria, in altra impresa non qualificata e non concorrente alla medesima procedura di gara non viola il principio di ''unicita''' del direttore tecnico che l'art. 87 del D.P.R. 207/2010 detta espressamente con riferimento alle imprese ''qualificate''.

Circa l'ulteriore profilo di censura, relativo alla mancata allegazione ad alcune dichiarazioni sostitutive del documento di identita' del sottoscrittore, giova premettere che l'allegazione della copia fotostatica del documento d'identita' alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazioni, costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore, conferendo legale autenticita' alla sua sottoscrizione, e comprova l'imprescindibile nesso di imputabilita' soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica; tuttavia questa prescrizione di carattere formale deve essere applicata verificando se nel contesto dei singoli casi lo scopo della normativa non sia comunque raggiunto, evitando interpretazioni che in concreto possano risultare di sproporzionato e percio' inutile rigore, venendo con cio' a ledere, per converso, l'altresi' rilevante principio della massima partecipazione alle procedure competitive (In tal senso cfr. CdS, sezione VI, sent.22 ottobre 2010, n.7608).

Nel caso in esame, come osservato dalla stessa Stazione Appaltante, le dichiarazioni sostitutive del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relative al Sig. Giardina Francesco, amministratore unico e direttore tecnico dell'impresa aggiudicataria, risultavano inserite in un'unica busta, quella relativa appunto alla documentazione, nella quale era comunque presente una copia del documento di riconoscimento del sig. Giardina Francesco, in qualita' di sottoscrittore delle plurime autodichiarazioni presentate.

Ne consegue che puo' trovare applicazione l'orientamento, del tutto condivisibile, della giurisprudenza amministrativa sul punto, (correttamente richiamata, peraltro, anche dalla Stazione Appaltante) secondo cui ''Una pluralita' di dichiarazioni, vergate in uno stesso foglio o piu' fogli ma inserite in una unica busta, possono essere corredate da una unica copia del documento perché l'unicita' della busta consente di riferire la copia del documento ad ogni dichiarazione, sicche' per ognuna di esse sussistono i due elementi cui e' riconnessa l'assunzione di responsabilita' penale e, quindi, la garanzia della provenienza e della veridicita' della dichiarazione stessa'' (cfr. Tar Puglia Lecce, Sez. III, n. 2357 del 29 ottobre 2009).

Alla luce delle argomentazioni svolte, pertanto, neppure la censura relativa alla mancata allegazione del documento di identita', e' in grado di inficiare la legittimita' dell'aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell'impresa Costruzioni Giardina Fortunato & Figli S.r.l., stante in ogni caso la accertata riferibilita' delle richiamate dichiarazioni sostitutive al sottoscrittore Sig. Giardina Francesco.

In base a tutto quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'aggiudicazione provvisoria resa dal Comune di Santa Margherita di Belice in favore dell'Impresa ''Costruzioni Giardina Fortunato & Figli S.r.l.'' sia conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente: Sergio Santoro

 


 
 
 
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