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Deliberazione n. 25 del 6.02.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Impresa S.C.E.B.A.S. Srl (Rm) – indagine esplorativa di moduli prefabbricati muovibili per la ristrutturazione del Centro di accoglienza per immigrati irregolari in località Bari Palese. S.A.: Ministero Interno. Il Consiglio Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici
Considerato in fatto
In data 29.11.2006, il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con indagine esplorativa mediante il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha invitato a presentare offerta n. 31 imprese; l’importo complessivo a base d’asta è stabilito in Euro 7.032.550,00.
L’Amministrazione, per la realizzazione della fornitura e posa in opera, si è avvalsa di una procedura di espletamento informale d’emergenza, in quanto trattasi di “opera di interesse essenziale dello Stato, connotata dalla massima urgenza ed indifferibilità dell’esecuzione”, in base all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1.10.2002 e s. m. in deroga alle disposizioni della legge n. 109/94 e s.m..
In data 19.12.2006, il Dipartimento invitava le imprese che avevano presentato offerta, a presenziare alla seduta di apertura dei plichi di gara. In tale seduta, la Commissione, ritenuta la documentazione prodotta dall’Impresa S.C.E.B.A.S. Srl carente in riferimento alle referenze bancarie, ne chiedeva integrazione alla stessa.
In seguito la stessa Impresa, senza avere riscontro alcuno, presentava alla S.A. istanza di accesso agli atti e richiesta di comunicazione delle date delle successive fasi di gara, da svolgersi in seduta pubblica, come previsto dal disciplinare di gara.
In data 5 gennaio 2007, è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto, con la quale l’Impresa S.C.E.B.A.S. Srl , contesta la procedura di gara, lamentando una presunta violazione del principio di trasparenza e pubblicità delle operazioni di gara.
A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale, il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha rappresentato che il principio della pubblicità delle sedute di gara è stato rispettato con l’effettuazione dell’apertura dei plichi in seduta pubblica.
Ritenuto in diritto
L'obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara, per l'aggiudicazione di contratti della P.A. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riguarda sia la fase dell'apertura dei plichi contenenti la documentazione sia quella di apertura delle buste contenti l'offerta economica, mentre la valutazione tecnica delle offerte viene effettuata in seduta riservata.
Secondo la giurisprudenza amministrativa infatti, “il ritiro della commissione in seduta riservata deve riguardare la sola valutazione delle offerte, sia con riferimento al valore tecnico sia con riferimento al valore economico delle stesse, e non concerne, invece, l’apertura dei plichi. Di tali plichi deve, infatti, pubblicamente verificarsi la sigillatura e prima della loro apertura, deve essere data pubblica lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche onde evitare ogni possibilità di condizionamento dovuto alla conoscenza delle offerte economiche” (Consiglio di Stato sez. VI n. 7578/2006).
Nel caso in esame, l’Amministrazione, nel disciplinare di gara, ha in effetti, previsto che la commissione “procederà in seduta pubblica nella data che sarà comunicata tramite fax a tutti i concorrenti ammessi”.
Tuttavia, dall’esame dei documenti acquisiti, tali comunicazioni non risulta siano state mai effettuate dalla S.A. nel corso del procedimento di gara.
Il principio sopra riportato riveste carattere generale e trova applicazione anche nelle procedure d’urgenza, espletate sulla base di ordinanze in deroga alle procedure di evidenza pubblica, tanto più nel caso in cui l’Amministrazione si sia autovincolata individuando, come nel caso di specie, le diverse e successive fasi del procedimento di affidamento dell’appalto. Come rilevato dall’Autorità con determinazione n. 20/2002 la deroga alle ordinarie disposizioni dettate per l’individuazione del contraente è circoscritta esclusivamente alle sole norme esplicitamente richiamate, facendo salvi comunque i principi di trasparenza e par condicio.
Deve quindi rilevarsi che la mancata pubblicità delle sedute di gara rileva sempre come vizio della procedura, senza che occorra dimostrare un'effettiva lesione della trasparenza della gara e della par condicio tra i concorrenti, trattandosi di un aspetto della selezione posto a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla competizione, ma ancor prima dell'interesse pubblico all'imparzialità dell'azione amministrativa.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
- ritiene la procedura posta in essere dalla stazione appaltante non conforme al principio di pubblicità delle sedute di gara.
Il Consigliere Relatore Il Presidente Giuseppe Brienza Alfonso M. Rossi Brigante
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26 Febbraio 2007
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