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sentenze e pareri: CORREZIONI SULLE POLIZZE ASSICURATIVE E DURATA DELLE STESSE - Se si inserisce una correzione a mano nella polizza assicurativa, la stessa deve essere controfirmata dalla societa' assicuratrice. Inoltre la polizza deve avere una copertura non inferior
27/10/2009

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.32 DEL 11/03/2009
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla SO.GE.MA S.r.l. - Affidamento dei lavori di sistemazione del torrente Savara in localita' Creton nel tratto Levionaz - Ponte Tihe in Comune di Valsavarenche (AO) - Importo a base d'asta euro 1.897.200,00 - S.A.: Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il Consiglio

Vistala relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 10 aprile 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in oggetto, con la quale la SO.GE.MA S.r.l. ha contestato l'esclusione disposta dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con la motivazione che la garanzia provvisoria prodotta era stata modificata, relativamente alla data di presentazione dell'offerta, inserendo a mano una correzione indicante la data del 3 aprile 2008 senza sottoscrizione a margine della societa' garante Milano Assicurazioni e, pertanto, non risultava conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara.

Di contro, la societa' istante ha sostenuto che la durata della polizza di cui trattasi e' indicata nella parte specifica relativa alla “durata del contratto” ed e' conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara, in quanto risulta pari a 240 giorni totali, come ivi richiesto, e copre il periodo dal 2 aprile al 28 novembre 2008.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale svolta dall'Autorita', la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha confermato la legittimita' del provvedimento di esclusione, evidenziando che il disciplinare di gara, nel richiedere, tra i documenti a corredo dell'offerta, una cauzione provvisoria avente durata minima di 240 giorni, prescriveva, altresi', nel paragrafo 5.1, che qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo (contraente, beneficiario, oggetto dei lavori, data presentazione offerta, decorrenza e durata polizza, ecc…..) dovra', pena l'esclusione, essere controfirmata dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo”.  

Invece, la polizza assicurativa prodotta dalla SO.GE.MA S.r.l. presentava una correzione inserita a mano nella data di presentazione dell'offerta non controfirmata dalla societa' assicuratrice, risultando pertanto non conforme alla richiamata prescrizione della lex specialis di gara.

Ritenuto in diritto

Ai fini della risoluzione della questione oggetto della controversia, dirimente e' il rilievo che il paragrafo 5.1 del disciplinare di gara, nel richiedere, tra la documentazione a corredo dell'offerta, la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, prescrive in modo chiaro e non equivoco che qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo (contraente, beneficiario, oggetto dei lavori, data presentazione offerta, decorrenza e durata polizza, ecc….) dovra', pena l'esclusione, essere controfirmata dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo”.

Infatti, poiche', nel caso di specie, la cauzione prodotta dalla SO.GE.MA S.r.l. presenta una correzione a mano nella data di presentazione dell'offerta senza che tale correzione sia stata controfirmata dal soggetto garante, e' conseguente che la stessa risulti in contrasto con la richiamata prescrizione della lex specialis di gara.

Al riguardo l'Autorita' ha gia' avuto modo di affermare - in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale - che, qualora il bando commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione e' tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarita' della procedura selettiva e la congruita' della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si e' autovincolata al momento del bando (pareri n. 215 del 17.09.2008 e n. 262 del 17.12.2008).

Pertanto, alla luce di tale principio il provvedimento di esclusione adottato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta risulta conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara.

Fermo restando quanto sopra, da ritenersi a tutti gli effetti assorbente, si puo' peraltro rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dalla societa' istante, la durata della cauzione prodotta in sede di gara, in ogni caso, non copre l'intero periodo di validita' prescritto nel disciplinare.

Infatti, anche a voler considerare, come sostenuto dall'istante, quale dies a quo di validita' della cauzione provvisoria quello del 2 aprile 2008, indicato nella parte specifica relativa alla “durata del contratto”, e non la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (3 aprile 2008), la polizza non avrebbe comunque la richiesta durata non inferiore a 240 giorni, in quanto la decorrenza dal 2 aprile 2008 comporterebbe la mancata copertura del giorno 28 novembre 2008, che il disciplinare di gara prescrive quale data di scadenza della polizza.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la cauzione provvisoria prodotta dallaSO.GE.MA S.r.l. non conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24/03/2009

 


 
 
 
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