AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.32 DEL 11/03/2009
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla SO.GE.MA S.r.l. - Affidamento dei lavori di sistemazione del torrente Savara in localita' Creton nel tratto Levionaz - Ponte Tihe in Comune di Valsavarenche (AO) - Importo a base d'asta euro 1.897.200,00 - S.A.: Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Il Consiglio
Vistala relazione dell'Ufficio del precontenzioso
Considerato in fatto
In data 10 aprile 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in
oggetto, con la quale la SO.GE.MA S.r.l. ha contestato l'esclusione disposta
dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con la motivazione che la garanzia
provvisoria prodotta era stata modificata, relativamente alla data di
presentazione dell'offerta, inserendo a mano una correzione indicante la data
del 3 aprile 2008 senza sottoscrizione a margine della societa' garante Milano
Assicurazioni e, pertanto, non risultava conforme alle prescrizioni del
disciplinare di gara.
Di contro, la societa' istante ha sostenuto che la durata della polizza di cui
trattasi e' indicata nella parte specifica relativa alla “durata del contratto”
ed e' conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara, in quanto risulta pari
a 240 giorni totali, come ivi richiesto, e copre il periodo dal 2 aprile al 28
novembre 2008.
A riscontro dell'istruttoria procedimentale svolta dall'Autorita', la Regione
Autonoma Valle d'Aosta ha confermato la legittimita' del provvedimento di
esclusione, evidenziando che il disciplinare di gara, nel richiedere, tra i
documenti a corredo dell'offerta, una cauzione provvisoria avente durata minima
di 240 giorni, prescriveva, altresi', nel paragrafo 5.1, che “qualsiasi
correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza
fideiussoria e dello schema tipo (contraente, beneficiario, oggetto dei lavori,
data presentazione offerta, decorrenza e durata polizza, ecc…..) dovra', pena
l'esclusione, essere controfirmata dal soggetto che rilascia la fideiussione o
lo schema tipo”.
Invece, la polizza assicurativa prodotta dalla SO.GE.MA S.r.l. presentava una
correzione inserita a mano nella data di presentazione dell'offerta non
controfirmata dalla societa' assicuratrice, risultando pertanto non conforme alla
richiamata prescrizione della lex specialis di gara. Ritenuto in diritto
Ai fini della risoluzione della questione oggetto della controversia,
dirimente e' il rilievo che il paragrafo 5.1 del disciplinare di gara, nel
richiedere, tra la documentazione a corredo dell'offerta, la cauzione
provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, prescrive in modo chiaro
e non equivoco che “qualsiasi correzione sostanziale apportata agli
elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo (contraente,
beneficiario, oggetto dei lavori, data presentazione offerta, decorrenza e
durata polizza, ecc….) dovra', pena l'esclusione, essere controfirmata dal
soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo”.
Infatti, poiche', nel caso di specie, la cauzione prodotta dalla SO.GE.MA
S.r.l. presenta una correzione a mano nella data di presentazione dell'offerta
senza che tale correzione sia stata controfirmata dal soggetto garante, e'
conseguente che la stessa risulti in contrasto con la richiamata prescrizione
della lex specialis di gara.
Al riguardo l'Autorita' ha gia' avuto modo di affermare - in linea con il
consolidato orientamento giurisprudenziale - che, qualora il bando commini
espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate
prescrizioni, l'Amministrazione e' tenuta a dare precisa ed incondizionata
esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all'interprete ogni
valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla
regolarita' della procedura selettiva e la congruita' della sanzione contemplata
nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si e'
autovincolata al momento del bando (pareri n. 215 del 17.09.2008 e n. 262 del
17.12.2008).
Pertanto, alla luce di tale principio il provvedimento di esclusione adottato
dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta risulta conforme alle prescrizioni della
lex specialis di gara.
Fermo restando quanto sopra, da ritenersi a tutti gli effetti assorbente, si
puo' peraltro rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dalla societa'
istante, la durata della cauzione prodotta in sede di gara, in ogni caso, non
copre l'intero periodo di validita' prescritto nel disciplinare.
Infatti, anche a voler considerare, come sostenuto dall'istante, quale dies a
quo di validita' della cauzione provvisoria quello del 2 aprile 2008, indicato
nella parte specifica relativa alla “durata del contratto”, e non la data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte (3 aprile 2008), la polizza
non avrebbe comunque la richiesta durata non inferiore a 240 giorni, in quanto
la decorrenza dal 2 aprile 2008 comporterebbe la mancata copertura del giorno 28
novembre 2008, che il disciplinare di gara prescrive quale data di scadenza
della polizza.
In base a quanto sopra considerato Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la cauzione provvisoria
prodotta dallaSO.GE.MA S.r.l. non conforme alle prescrizioni della lex
specialis di gara.
I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza
Il Presidente: Luigi Giampaolino Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24/03/2009
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