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sentenze e pareri: CLASSI E CATEGORIE - Non puo' essere esclusa dalla gara l'impresa che dichiari di possedere la categoria successiva a quella richiesta dal bando se la stessa comprende la precedente
23/02/2010

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.150 DEL 03/12/2009


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Provincia di Siena – Affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare e definitivo, comprese le prestazioni geologiche, dei lavori di realizzazione della variante alla strada provinciale n. 127 di Ulignano) – Importo a base d'asta € 178.160,04 – S.A.: Provincia di Siena


Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso


Considerato in fatto

Con istanza pervenuta in data 6 maggio 2009, la Provincia di Siena ha chiesto all'Autorita' di esprimere un parere in merito all'esclusione dalla gara della Sintagma S.r.l.

Al riguardo, l'istante ha rappresentato che il punto 11) della prima parte del Disciplinare della gara in oggetto prevede che i concorrenti siano in possesso, tra gli altri, di requisiti minimi (ex art. 66 del DPR n. 554/1999) concernenti l'espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a due volte l'importo stimato dei lavori da progettare, facendo riferimento alle seguenti classi e categorie: VIa (Opere stradali) e Ig (Opere civili - strutture). Nella seduta pubblica del 5 febbraio 2009, la Commissione di gara ha sorteggiato tre dei ventidue concorrenti ammessi, al fine di procedere alle verifiche delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006. Successivamente, nella seduta riservata del 20 aprile 2009 la Commissione di gara ha esaminato la documentazione presentata dall'impresa SINTAGMA S.r.l. (una delle tre sorteggiate) in data 23 febbraio 2009 ed ha rilevato che i due certificati relativi alle progettazioni eseguite facevano riferimento alla classe VI categoria b) e non alla classe VI categoria a), come richiesto dal bando di gara e, pertanto, l'impresa indicata e' stata esclusa dalla gara. Con fax datato 20/04/2009, l'impresa ha fatto presente che la classe/categoria VI b) e' assorbente della classe/categoria VI a), come stabilito dalla Determinazione dell'Autorita' di Vigilanza n. 30/2002 del 13 novembre 2002, in quanto trattasi di progettazione piu' complessa.

Quindi, la stazione appaltante ha sottoposto la questione all'Autorita', ritenendo che nell'ammettere l'assorbenza della Categoria VI a) nella Categoria VI b) si potrebbe configurare una violazione della par condicio nei confronti di tutti quei concorrenti che, leggendo il bando ed il disciplinare, hanno rinunciato a partecipare alla gara perche' non in possesso del requisito richiesto, oppure di quei concorrenti che, pur avendo partecipato alla gara, non hanno elencato le opere appartenenti alla categoria VI b) e, quindi, hanno presentato requisiti inferiori a quelli effettivamente posseduti, ottenendo un punteggio inferiore rispetto a quello conseguibile.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita' nell'istruttoria procedimentale, la SAB S.r.l., esclusa dalla procedura per le medesime ragioni indicate, con nota pervenuta il 27 luglio 2009, ha affermato l'infondatezza delle preoccupazioni della Stazione appaltante, evidenziando che qualora venisse ammessa l'assorbenza della classe/categoria VI a) (strade ordinarie) nella classe e categoria VI b) (strada di montagna e/o con particolari difficolta' di studio), non verrebbe violata la par condicio, in quanto la determinazione dell'Autorita' n. 30 del 13 novembre 2002 costituisce un atto pubblico e come tale puo' essere recepito da chiunque partecipi ad un appalto pubblico, anzi e' doveroso che ogni concorrente partecipante sia informato sulla giurisprudenza, sulla normativa e sulle determinazioni dell'Autorita'.


Ritenuto in diritto

Ai fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame, va osservato che questa Autorita', con Determinazione n. 30 del 13 novembre 2002, nel pronunciarsi in tema di affidamento di incarichi di progettazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge 1° agosto 2002 n. 166, ha avuto modo di precisare, tra l'altro, che le prestazioni che costituiscono servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici sono di tre tipi: normali, speciali, accessorie: a) le prestazioni normali sono quelle di cui alla tabella B) e cioe' quelle relative al progetto preliminare (relazione illustrativa, relazione tecnica, planimetria generale, schemi grafici, calcolo sommario della spesa ), al progetto definitivo (relazione descrittiva, relazioni tecniche specialistiche, studio di inserimento urbanistico, elaborati grafici, calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, computo metrico estimativo, quadro economico), al progetto esecutivo (relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, computo metrico estimativo definitivo e quadro economico, cronoprogramma, elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera per le diverse categorie (individuate in base all'allegato A al D.P.R. 34/2000 ) di cui si compone l'opera o il lavoro, schema di contratto e capitolato speciale d'appalto ), alla direzione dei lavori, alla contabilita', all'assistenza al collaudo - di competenza degli architetti, ingegneri geometri, periti edili, periti industriali, dottori in agraria - nonche' quelle relative alle indagini geologiche e relative relazioni, di competenza dei geologi; b) le prestazioni speciali sono quelle di cui agli aumenti percentuali delle aliquote della tabella B) per richiesta di progetti preliminari relativi a diverse soluzioni progettuali, per speciali difficolta' progettuali e per lo sviluppo di elaborati in numero e qualita' superiore al normale; c) le prestazioni accessorie sono quelle relative allo studio di prefattibilita' ambientale, allo studio di impatto ambientale o allo studio di fattibilita' ambientale, al piano di manutenzione, alle analisi e alle indagini tecniche speciali, alle indagini, preliminari e definitive, geotecniche, idrologiche, sismiche, agronomiche, biologiche, chimiche e le relative relazioni, alle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, alla predisposizione dei piani di sicurezza, ai rilievi planoaltimetrici, alle misurazioni, alle picchettazioni, ai rilievi della rete dei servizi del sottosuolo ed ai piani di esproprio.

Cio' posto e con specifico riferimento all'individuazione delle classi e delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, l'Autorita' ha rilevato (determinazione dell'8 novembre 1999, n. 7) che: - ogni classe individua un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura; - le categorie , invece, costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi in ogni classe in sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessita' funzionale e tecnica (da a in poi); - il sottoinsieme che presenta la piu' elevata complessita' e' quello con collocazione piu' elevata nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale piu' elevata fra quelle previste, a parita' di importo, nella classe .

Sulla base di queste indicazioni, nella citata Determinazione n. 30/2002, sul punto, si conclude nel senso che occorre indicare nel bando di gara la classe e categoria o le classi e le categorie dell'intervento, in quanto cio' e' funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione o della indicazione dei requisiti da impiegare, nel caso che la procedura di gara sia la licitazione privata, per la selezione dei concorrenti cui inviare la lettera di invito a presentare offerta. I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie ) dell'intervento cui si riferisce il bando. In questi casi e' evidente che vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o piu' elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente piu' complessi.

Da tali considerazioni - dalle quali non v'e' motivo di discostarsi - deriva che nella fattispecie correttamente e' stato evidenziato che la classe/categoria VI b) e' assorbente della classe/categoria VI a), sicche' l'esclusione dalla gara per aver dimostrato di aver eseguito servizi di progettazione rientranti nella classe VI categoria b), anziche' nella classe VI categoria a) appare censurabile in quanto, come specificato nella citata deliberazione n. 30/2002, la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare non solo la classe afferente la progettazione oggetto d'appalto (strade ordinarie) ma anche la classe piu' elevata nell'ordine alfabetico (quale la classe b: strada di montagna e/o con particolari difficolta' di studio), rispetto a quella stabilita nel bando, in quanto afferente a interventi della stessa natura ma tecnicamente piu' complessi.

Cio' posto, deve ritenersi che ammettere l'assorbenza della Categoria VI a) nella Categoria VI b) non possa configurare una violazione della par condicio, considerata anche la pubblicita' dei contenuti delle determinazioni dell'Autorita', realizzata attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet e sulla Gazzetta Ufficiale.

In base a quanto sopra considerato


Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la classe/categoria VI b) e' da considerare assorbente della classe/categoria VI a), sicche' appare censurabile l'esclusione dalla gara per aver dimostrato di aver eseguito servizi di progettazione rientranti nella classe VI categoria b), anziche' nella classe VI categoria a).


I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 dicembre 2009

 


 
 
 
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