Un parere reso dall'Autorita' (11/3/2010 n. 48 prot.PREC 115/09/S) dichiara
ammissibile la partecipazione in gara di un consorzio di
all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese.
Secondo l'Autorita', infatti, l'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere
interpretato nel senso che l'elenco ivi contenuto non abbia carattere tassativo
e che non sia preclusa la partecipazione ad una gara d'appalto di un RTI
composto da un consorzio ordinario e da una societa'.
La nozione di impresa deve ritenersi comprensiva di qualsiasi ente
che esercita un'attivita' economica consistente nell'offerta di beni e
servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta
entita' e dalle sue modalita' di finanziamento.
Si tratta quindi di una nozione dai confini molto ampi, che prescindono da una
particolare formula organizzativa L'Autorita' ricorda "che la Commissione
europea, con la nota C (2008) 0108 del 30 gennaio 2008, ha aperto una
procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano in
relazione agli articoli 34, 90 e 101 del codice dei contratti, rilevando che la
nozione di operatore economico contenuta nell'art. 1, par 8 della direttiva
2004/18/CE e nell'analogo art. 1, par 8 della direttiva 2004/17/CE non
permette di restringere la possibilita' di partecipare alle gare di
appalto e ai concorsi di progettazione ad alcune categorie di operatori
escludendone altre, che abbiano una forma giuridica diversa da quelle indicate
dai citati articoli.
"La procedura di infrazione ha portato alla pubblicazione del terzo decreto
correttivo del Codice dei contratti pubblici che risulta modificato,
tra l'altro, proprio agli articoli 34, 90 e 101. In particolare, all'art. 34,
comma 1, e' stata aggiunta la lettera f bis), in base alla quale sono ammessi a
partecipare alle gare "operatori economici ai sensi dell'art. 2, comma 22,
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi".
L'Autorita' ritiene, quindi, che "la soluzione positiva alla partecipazione alle
procedure di affidamento di un R.T.I. composto anche da enti
pubblici e amministrazioni statali non puo' che comportare, a fortiori,
l'ammissibilita' della partecipazione alle gare di un R.T.I. composto da un
consorzio ordinario di concorrenti e da una societa' commerciale, posto che, per
quest'ultimo, non e' configurabile l'ipotetico argomento ostativo
del finanziamento pubblico, che potrebbe in astratto comportare effetti
distorsivi della concorrenza."
Fonte: Aniem.it
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