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sentenze e pareri: AUTORITA' - POSSIBILE PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI CONSORZIO ALL'INETRNO DI ATI. Parere reso dall'Autorita' (11/3/2010 n. 48 prot.PREC 115/09/S)
13/04/2010

Un parere reso dall'Autorita' (11/3/2010 n. 48 prot.PREC 115/09/S) dichiara ammissibile la partecipazione in gara di un consorzio di all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese.


Secondo l'Autorita', infatti, l'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere interpretato nel senso che l'elenco ivi contenuto non abbia carattere tassativo e che non sia preclusa la partecipazione ad una gara d'appalto di un RTI composto da un consorzio ordinario e da una societa'.


La nozione di impresa deve ritenersi comprensiva di qualsiasi ente che esercita un'attivita' economica consistente nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entita' e dalle sue modalita' di finanziamento.



Si tratta quindi di una nozione dai confini molto ampi, che prescindono da una particolare formula organizzativa L'Autorita' ricorda "che la Commissione europea, con la nota C (2008) 0108 del 30 gennaio 2008, ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano in relazione agli articoli 34, 90 e 101 del codice dei contratti, rilevando che la nozione di operatore economico contenuta nell'art. 1, par 8 della direttiva 2004/18/CE e nell'analogo art. 1, par 8 della direttiva 2004/17/CE non permette di restringere la possibilita' di partecipare alle gare di appalto e ai concorsi di progettazione ad alcune categorie di operatori escludendone altre, che abbiano una forma giuridica diversa da quelle indicate dai citati articoli.



"La procedura di infrazione ha portato alla pubblicazione del terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici che risulta modificato, tra l'altro, proprio agli articoli 34, 90 e 101. In particolare, all'art. 34, comma 1, e' stata aggiunta la lettera f bis), in base alla quale sono ammessi a partecipare alle gare "operatori economici ai sensi dell'art. 2, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi".



L'Autorita' ritiene, quindi, che "la soluzione positiva alla partecipazione alle procedure di affidamento di un R.T.I. composto anche da enti pubblici e amministrazioni statali non puo' che comportare, a fortiori, l'ammissibilita' della partecipazione alle gare di un R.T.I. composto da un consorzio ordinario di concorrenti e da una societa' commerciale, posto che, per quest'ultimo, non e' configurabile l'ipotetico argomento ostativo del finanziamento pubblico, che potrebbe in astratto comportare effetti distorsivi della concorrenza."

 

Fonte: Aniem.it

 


 
 
 
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