AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.20 DEL 20/10/2010
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Gallo
Costruzioni di Maisto Filomena e C. S.a.s. – Lavori di realizzazione della rete
pluviale al servizio della zona 167 ed adeguamento dei recapiti finali - secondo
stralcio – Importo a base d'asta: €. 1.900.000,00 – S.A.: Comune di Canosa di
Puglia.
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 14 novembre 2008 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe,
con la quale l'impresa Gallo Costruzioni di Maisto Filomena e C. S.a.s., in
qualita' di capogruppo dell'A.T.I. orizzontale con la ditta DACIA Soc. Coop., ha
chiesto una pronuncia di questa Autorita' in merito all'esclusione dalla
procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, disposta dal Comune
di Canosa di Puglia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 34/2000.
In particolare, l'istante ha rappresentato che le due imprese componenti
l'A.T.I. erano qualificate per la categoria prevalente con 0G6, classifica III
Gallo Costruzioni S.a.s., e OG6 classifica I DACIA Soc. Coop., nonche' per la
categoria scorporabile con 0G3, classifica III Gallo Costruzioni S.a.s., e 0G3,
classifica II DACIA Soc. Coop. Il valore della categoria prevalente posta a base
d'asta, escluso gli oneri per la sicurezza, era pari a € 1.507.122,20,mentre la
categoria scorporabile posta a base d'asta, escluso gli oneri per la sicurezza,
era pari a € 347.877,80. Le due imprese componenti l'A.T.I. raggiungevano
l'importo della gara per la categoria prevalente aumentando il proprio valore
del 20%. Tuttavia, in sede di gara, l'A.T.I. veniva esclusa con la seguente
motivazione, desunta dal verbale: "non ammessa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
n. 34/2000, in quanto la somma delle iscrizioni delle due imprese raggruppate,
con l'aggiunta di un quinto, giunge alla cifra di € 1.507.122,20. Tale cifra,
pur idonea per l'importo dei lavori da eseguire nella categoria richiesta, non
rispetta la condizione posta dalla suddetta normativa, atteso che la concorrente
DACIA Soc. Coop. possiede la classifica OG6 - I, il cui importo, pari ad €
258.228 e' inferiore al quinto dell'importo delle lavorazioni poste a base di
gara".
A riscontro della richiesta di informazioni formulata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale, il Comune di Canosa di Puglia ha ribadito la
correttezza della disposta esclusione evidenziando che, essendo l'importo
complessivo dell'appalto pari ad € 1.900.000,00 e la categoria prevalente
richiesta la OG 6-classifica IV, anche se le due imprese componenti l'A.T.I.
orizzontale potevano raggiungere, ed anzi superare, l'importo della gara per la
categoria prevalente OG6, pari a € 1.507.122,20, aumentando il valore delle
proprie iscrizioni in OG6 del 20%, tuttavia e' stato ritenuto, alla luce non solo
delle norme contenute nel D.P.R. n. 34/2000 e nel D.P.R. n. 554/1999 ma anche
delle indicazioni interpretative fornite da questa Autorita', che l'iscrizione
dell'impresa mandante DACIA Soc. Coop. nella categoria OG 6-classifica I,
pari ad € 258.228,00, non consentisse l'accesso al beneficio dell'aggiunta del
quinto, atteso che tale classifica risulta inferiore al 20% dell'importo
complessivo dell'appalto.
Ritenuto in diritto
Al fine di definire la questione controversa sottoposta con l'istanza di parere
in oggetto occorre stabilire quale sia la corretta applicazione del beneficio
dell'incremento di un quinto, previsto dall'art. 3, comma 2 del D.P.R. n.
34/2000, ai fini del possesso dei requisiti da parte delle Associazioni
Temporanee di Imprese di tipo orizzontale.
Al riguardo, la citata disposizione regolamentare, in rilievo nel caso di
specie, stabilisce che“la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata
o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad
almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”.
In merito questa Autorita' ha ulteriormente chiarito, con specifico riferimento
alle Associazioni Temporanee di Impresa di tipo orizzontale, disciplinate
dall'art. 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999, che “ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, nel caso di associazione temporanea
orizzontale, le mandanti possono incrementare di un quinto la loro classifica
soltanto se essa e' almeno pari al 20% dell'importo complessivo dell'appalto,
mentre la partecipazione all'associazione puo' avvenire anche se la classifica e'
pari al 10 per cento” (deliberazione n. 75, del 6 marzo 2007), con cio'
sottolineando, come appare incontestabile, che il dato contenuto nel regolamento
di qualificazione subordina il beneficio dell'incremento al possesso del 20 per
cento dell'importo dell'appalto: fattispecie che, ovviamente, non si verifica
allorche' la mandante partecipi all'A.T.I. in misura inferiore al 20 per cento.
Nel caso di specie, la corretta applicazione della richiamata normativa di
settore nonche' degli indirizzi interpretativi forniti da questa Autorita' implica
il riconoscimento della legittimita' dell'esclusione dell'A.T.I. di cui trattasi.
Infatti, come emerge dalla documentazione prodotta, l'impresa mandante DACIA
Soc. Coop. e' iscritta nella categoria OG6-Classifica I, il cui importo, pari ad
€ 258.228,00, e' inferiore al quinto dell'importo complessivo dell'appalto, che
risulta, invece, essere pari a € 380.000,00, essendo il suddetto importo
complessivo pari a € 1.900.000,00.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dalla gara
dell'A.T.I. Gallo Costruzioni di Maisto Filomena e C. S.a.s. (capogruppo
mandataria) DACIA Soc. Coop. (mandante) sia conforme alla normativa di settore.
I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci
Il Presidente: Giuseppe Brienza
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 novembre 2010
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