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sentenze e pareri: APPALTI DI SERVIZI. delibera Autority in merito ad incompleta e difforme presentazione dell'offerta.
07/06/2007

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 77 del 27.03.2007

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’ASL 2 di Avellino  –  servizio di bonifica igienico sanitaria con attuazione di interventi di disinfezione disinfestazione e derattizzazione sui territori dei Comuni della A.S.L. Avellino 2.


Due Imprese hanno presentato ricorso per una gara di servizio di bonifica.

Tutte e due sono state escluse

La prima perchè ha presentato la relazione di giustificazione dell’offerta anomala nella quale risultano omessi, nelle tabelle riportanti i raggruppamenti dei Comuni interessati da ogni intervento, n. 6 Comuni.

La medesima impresa in successivamente, ha inviato alla S.A. nota di rettifica, evidenziando l’errore materiale nel quale è incorsa.

e poi perchè La scheda-offerta presentata  è stata compilata, al punto “A1) Disinfestazione:interventi contro focolai localizzati (zecche, acari, pidocchi…) da realizzarsi su richiesta del servizio competente”– inserendo un numero presuntivo di interventi (n. 57) ed il relativo costo, unitario e complessivo, mentre la scheda-offerta nulla riportava al riguardo;

L'altra impresa perchè ha presentato la scheda-offerta con l’indicazione del costo unitario dell’intervento, ma priva dell’indicazione del costo complessivo per il servizio A1) Disinfestazione:interventi contro focolai localizzati (zecche, acari, pidocchi…) da realizzarsi su richiesta del servizio competente”.

L'autorità ha deliberato che:

1.     in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni per un migliore e più approfondito chiarimento della composizione dell'offerta;

2.     l’offerta della prima impresa esclusa risulta compilata in modo difforme da quanto richiesto dalla scheda offerta predisposta dall’ASL2;


3.     gli interventi cd. a chiamata non possono essere quantificati e pertanto l’offerta deve essere riferita esclusivamente al prezzo unitario di intervento.

VISIONA LA SENTENZA INTEGRALE

 


 
 
 
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