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D.lgs 81/08

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)
Testo coordinato Con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 - (106/09)
(GU n. 180 del 5-8-2009 - Suppl. Ordinario n.142)
da art. 105 ad art. 156

Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo III - Sanzioni

Le seguenti sanzioni, riguardano le infrazione relative ai cantieri temporanei o mobili, oltre a queste ci sono anche quelle relative ai criteri che bisogna adottare in merito all'azienda (visite mediche, corsi professionali ecc:)
Art. 157.
Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
(Articolo tutto sostituito dall'art. 86 del D.lgs 106/09
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Testo della legge indicazioni  
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:    

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;

-- Se non designano il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri dove è prevista la presenza di piu imprese.

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;

-- Se non verificano l'idoneita' tecnico-professionale, di tutte le imprese presenti in cantiere, con le modalità di cui all'allegato XVII

-- se non corrispondono alle imprese subappaltatrici quanto previsto dalla Legge.

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli
90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.

Art. 90 comma 7 :  Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Art. 90 comma 9 let. C : Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). (punto sostituito dall'art  59 del  D.lgs 106/09)

art. 101, comma 1, primo periodo.: . Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).

Lettera abrogata dal D.lgs 106/09

 
 
Art. 158.
Sanzioni per i coordinatori
(Articolo tutto sostituito dall'art. 87 del D.lgs 106/09)
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Testo della legge indicazioni  
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1;
-- Se non redige il piano di sicurezza e di coordinamento.
-- Se non predispone il fascicolo di cui all'allegato XVI,

2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:


a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;

-- Se non verifica l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento (fare verbali di ispezione)
-- se non verifica il POS delle imprese assicurandone la coerenza con il con il Psc e il fascicolo di cui all'allegato XVI valutando le proposte delle imprese. ( fare verbale di accettazione dei POS)
-- se non organizza riunioni per la cooperazione tra i lavoratori autonomi e i datori di lavoro. (fare verbali di riunione)
-- se non segnala al committente o al responsabile dei lavori, eventuali inosservanze delle disposizioni di sicurezza previa contestazione scritta alle imprese e, nel caso in cui il committente o il Responsabile dei lavori non adotto nessun provvedimento se non comunica il tutto agli organi competenti. 
-- Se, nel caso in cui, dopo l'inizio dei lavori affidati ad una sola impresa, intervengono altre imprese e il coordinatore non realizza il Piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'allegato XVI,

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).

-- Se non verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
   

Art. 159.
Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti 
(articolo tutto dall'art. 88 del D.lgs 106/09)

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Testo della legge indicazioni  
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o
mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.
Art. 96 comma 1 lett. G :I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

 

 
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 

97, comma 1

100, comma 3

111, commi 1, lettera a), e 6

114, comma 1

117

118, 

121

122

126

128, comma 1, 

145, commi 1 e 2

148;

Art. 97 comma 1: Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 

art. 100 comma 3: I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 ( PSC) e nel piano operativo di sicurezza.

Art. 111 comma 1 lett. A:  Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai seguenti criteri:
a) priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

Art. 111 comma 6:  Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

art. 114 comma 1: Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.


Art. 117. Lavori in prossimita' di parti attive

Art. 118. Splateamento e sbancamento

Art. 121. Presenza di gas negli scavi

Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali

Art. 126. Parapetti

Art. 128. Sottoponti

Art. 145. Disarmo delle armature

Art. 148. Lavori speciali

 
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 

108, 

112, 

119, 

123, 

125, commi 1, 2 e 3, 

127, 

129, comma 1, 

136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 

140, comma 3, 

147, comma 1, 

151, comma 1, 

152, commi 1 e 2

154;

Art. 108. Viabilita' nei cantieri

Art. 112. Idoneita' delle opere provvisionali

Art. 119. Pozzi, scavi e cunicoli

Art. 123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Art. 125. Disposizione dei montanti

Art. 127. Ponti a sbalzo

Art. 129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

Art. 136. Montaggio e smontaggio (ponteggi fissi)

Art. 140. Ponti su ruote a torre

Art. 147. Scale in muratura

Art. 151. Ordine delle demolizioni

Art. 152. Misure di sicurezza

Art. 154. Sbarramento della zona di demolizione

 
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 

96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f),

 e 

97, commi 3 e 3-ter, 

nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;

art. 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f),
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

 

art. 97, commi 3 e 3-ter,
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. (commi aggiunti dall'art  i aggiunti dall'art  65 del  D.lgs 106/09)
 
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 

100, comma 4, e 

101, commi 2 e 3.

art. 100 comma 4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
art. 101 comma 2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
art. 101 comma 3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
 

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ».

comma 2 lett. c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli   
   
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Art. 160.
Sanzioni per i lavoratori

Sanzioni per i lavoratori autonomi
(articolo tutto sostituito dall'art. 88 del D.lgs 106/09)

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Testo della legge indicazioni  
1. I lavoratori autonomi sono puniti:    

a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3;

-- se non applicano quanto previsto nel PSC e nel POS;

 

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 94;

-- se non si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.  
c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 

124, 

138, commi 3 e 4,

152, comma 2.

Art. 124: Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

Art. 138 comma 3:  E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

art. 138 comma 4: E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

art. 152 comma 2: : E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.

 
comma 2. abrogato dal D.lgs 106/09
 
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Titoli della Legge:
1 principi comuni
2 luoghi di lavoro
3 uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
4 cantieri temporanei o mobili
5 segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
6 movimentazione manuale dei carichi 
7 attrezzature munite di videoterminali 
8 agenti fisici 
9 sostanze pericolose 
10 esposizione ad agenti biologici
11 protezione da atmosfere esplosive 
12 disposizioni in materia penale e di procedura penale 
13 norme transitorie e finali 
ALLEGATI