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D.lgs 81/08

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)
Testo coordinato Con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 - (106/09)
(GU n. 180 del 5-8-2009 - Suppl. Ordinario n.142)
da art. 304 ad art. 306
Titolo XIII  -  NORME TRANSITORIE E FINALI
Testo della legge indicazioni
Art. 304.  Abrogazioni
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Comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,* e dall'articolo 306, comma 2*, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: *art.3 comma 3: Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2 (30/04/2009), sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (riguardano le forze armate, servizi di protezione civile, strutture giudiziarie, università, istituti d'istruzione, archivi, biblioteche, musei, consolati ecc.), nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271(sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi) , al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (sicurezza dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali), al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 (sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca), e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,  (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) , richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191 (Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

*art. 306 comma 2: Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), (Obblighi del datore di lavoro non delegabili) e 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni (29 giugno 2008) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

lettera a)
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,* *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, * *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni 
il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,* fatta eccezione per l'articolo 64,* *Norme generali per l'igiene del lavoro

*resta in vigore l'articolo 64:
64. Ispezioni.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,* *protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 21
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,* *ex testo unico sulla sicurezza. Norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493*
* Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494* prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Sostituito con il titolo IV del presente decreto
 
lettera b) l'articolo 36-bis,* commi 1* e 2* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; *Art. 36-bis. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro (il decreto 233 sarebbe il famoso decreto bersani - tesserino di cantiere ecc) *il comma 1 riguarda il potere di sospendere i cantieri non in regola ( adesso inserito nel presente decreto) mentre *il comma 2 riguarda Le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione. Restano valide le disposizioni dei successivi commi.
 
lettera c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;* * Legge 123/2007. Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. ( si tratta della legge che ha dato delega al governo di realizzare il presente decreto)

Gli articoli abrogati sono: 
Art. 2. abrogato (Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale)
Art. 3. abrogato (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
Art. 5. abrogato (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)
Art. 6. abrogato (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)
Art. 7. abrogato (Poteri degli organismi paritetici)

Gli articoli ancora in vigore sono: 
 Art. l. (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
Art. 4. (Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
Art. 8. (Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
Art. 9. (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
Art. 10. (Credito d'imposta)
Art. 11. (Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
Art. 12. (Assunzione di ispettori del lavoro)

lettera d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
d-bis) la lettera c) dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
1-bis. Le funzioni attribuite all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, individuata in sede regolamentare 
nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
   
Comma 2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123,* si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1. * legge 3 agosto 2007: delega al Governo per il riassetto della normativa sulla sicurezza. Articolo 1, comma 6:: Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, (sarebbe il presente decreto 81/08) nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
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Art. 305. Clausola finanziaria 
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1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11*, commi 1 e 2, dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5* e 6*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. *Art. 11. Attivita' promozionali
*Art. 5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e
per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
*Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
   
   
Art. 306. Disposizioni finali
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1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302,* costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo. * riguardano le norme sull'uso degli esplosivi.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,* nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci (decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale) a decorrere dal 1° gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

* art.17 comma 1 lett.a: Obblighi del datore di lavoro non delegabili 
art.28: Oggetto della valutazione dei rischi
3.  Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si da' attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonche' da altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale.  
4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da  atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall’entrata in vigore del presente decreto in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addi' 9 aprile 2008

NAPOLITANO

 

   

Pagine correlate:

Indice decreto 81/08
Indice sezione sicurezza
Titoli della Legge:
1 principi comuni
2 luoghi di lavoro
3 uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
4 cantieri temporanei o mobili
5 segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
6 movimentazione manuale dei carichi 
7 attrezzature munite di videoterminali 
8 agenti fisici 
9 sostanze pericolose 
10 esposizione ad agenti biologici
11 protezione da atmosfere esplosive 
12 disposizioni in materia penale e di procedura penale 
13 norme transitorie e finali 
ALLEGATI

 

 

Elenco normative dopo la pubblicazione del D.Lgs 81/08 Quelle in rosso sono state abrogate
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (81/08)
Scaricabile in formato pdf
testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Titolo IV D.Lgs 81/08 (cantieri temporanei o mobili)  ex 494/96
DECRETO - 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento installazione degli impianti all'interno degli edifici. sostituisce la 46/90
D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257 - Campi elettromagnetici Campi elettromagnetici (modifiche alla 626) abrogato - sostituito con il titolo VIII, capo IV del testo unico: 
L. 3 agosto 2007 n. 123 - Salute e sicurezza sul lavoro Abrogato in parte, restano gli articoli 1 - 4 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Circ. 3 novembre 2006 n. 1733 - Lavoro nero riguarda l'art. 36 bis del D.Lgs 223/06 abrogato in parte
Comunicato Autority LL.PP. 23 ottobre 2006 - Implementazione del Casellario informatico Sicurezza nei cantieri di lavori pubblici Implementazione del Casellario informatico
Determinazione 26 luglio 2006 n. 4/2006 - Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Chiarimenti in base alla stima dei costi della sicurezza
D. Lgs. 25 luglio 2006 n. 257 - Attuazione dir. 2003/18/CE (modifiche al D.lgs 626/94 in merito all'amianto) - Abrogato -  (capo 3 art. 246 D.lgs 81/08)
Art. 36 bis Decr. Legge 4 luglio 2006 n. 223 Legge Bersani: le novità sulla sicurezza. abrogato in parte dal D.Lgs 81/08
Art. 131 D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 nuovo codice appalti: l'articolo riguardante i piani di sicurezza 
D. Lgs. 10 aprile 2006 n. 195 - Attuazione dir. 2003/10/CE (modifiche al D.lgs 626/94 in merito al rumore) - Abrogato -  (titolo 8 capo 1 art. 180 D.lgs 81/08)
D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE rendimento energetico dell'edilizia
Circ. ISPESL 28 dicembre 2004, n. 13 - Impianti di terra e scariche atmosferiche Linee Guida per le verifiche a campione degli impianti di terra e scariche atmosferiche
D.Lgs. 8 luglio 2003, n, 235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE (modifiche al D.lgs 626/94 in merito alle attrezzature di lavoro - Abrogato -  (titolo 3 -  D.lgs 81/08))
D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Cantieri temporanei o mobili abrogato - contenuti minimi dei piani di sicurezza - sostituito con l'allegato 15 del D.Lgs 81/08
D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 - Emissione acustica macchine all'aperto  Emissione acustica macchine all'aperto
Circ. ISPESL 2 aprile 2002, n. 17 - Scariche atmosferiche e impianti elettrici Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici pericolosi
D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - Scariche atmosferiche e impianti elettrici regolamento su Scariche atmosferiche e impianti elettrici
L. 7 novembre 2000, n. 327 - Gare di appalto abrogata dall'art. 256, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 - Cantieri temporanei o mobili modifiche alla 494 - abrogata
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 - Uso attrezzature di lavoro (modifiche al D.lgs 626/94 in merito alle attrezzature di lavoro - Abrogato -  (titolo 3 -  D.lgs 81/08))
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 - Dispositivi protezione individuale modifiche al D.Lgs 475 in merito ai Dispositivi protezione individuale
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 - Segnaletica di sicurezza abrogato dal' D.Lgs 81/08
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - Cantieri temporanei o mobili abrogato dal' D.Lgs 81/08
Circ. 6 marzo 1995, n. 3476 - Impianti da terra e scariche atmosferiche circolare dell'ISPESL
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Legge quadro sicurezza abrogato dal' D.Lgs 81/08
Circ. ISPESL 2 novembre 1993, n. 16089 - Reti di sicurezza Reti di sicurezza in edilizia
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Prodotti da costruzione in merito alla marcatura CE ecc.
D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Dispositivi protezione individuale procedure di certificazione CE
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Esposizione agenti chimici, fisici e biologici abrogato dal' D.Lgs 81/08
D.M. 28 novembre 1987, n. 592 - Attrezzature e macchine per cantieri edili abrogato dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262.
D.M. 28 novembre 1987, n. 588 - Rumorosità di macchinari in cantieri edili abrogato dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262.
D.M. 2 settembre 1968 - Ponteggi metallici fissi modifiche al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - abrogato
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - Igiene del lavoro Abrogato in parte, resta solo l'art.64 (Ispezioni)
D.P.R. 27 aprile 1955, n 547 - Prevenzione degli infortuni abrogato dal' D.Lgs 81/08
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Infortuni sul lavoro nelle costruzioni abrogato dal' D.Lgs 81/08

 

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